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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU 
ACCONTO ANNO 2013

 

Il pagamento dell’acconto IMU deve essere effettuato entro il 16 giugno 2013 (prorogato al 17 in quanto il 16 è festivo).

 

Il D.L. 54/2013 ha SOSPESO il versamento dell’acconto dell’Imposta Municipale Propria per:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

 

La sospensione della prima rata non è sinonimo di esenzione dall’imposta, in quanto il Governo con tale provvedimento ha preso tempo per studiare una riforma complessiva dell’imposta che dovrebbe avvenire entro il 31 agosto 2013.

 

Se entro questa data non sarà adottata una riforma sostanziale del tributo, la rata sospesa dovrà essere versata entro il 16 settembre 2013.


 


 

ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU 

In attesa di chiarimenti da parte dello Stato circa l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria – IMU, il Comune di Pegognaga con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30/04/2013 , ha approvato le aliquote per l’applicazione dell’ Imposta Municipale Propria – IMU,  per l’anno 2013.

 

 

Aliquota di Base

 

0,96 per cento

 

Aliquota Abitazione Principale e relative Pertinenze

 

0,40 per cento

 

Aliquota Fabbricati Rurali ad Uso Strumentale

 

0,20 per cento

Aliquota per le unità immobiliari appartenenti alle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari

0,40 per cento

 

Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2013 (mentre per quanto non espressamente previsto si applicano quelle previste dalla legge):

 

  1. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

  2. per l’anno 2012 e 2013, la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

  3. per le unità immobiliari di cui all’art. 8, comma 4 del D. Lgs. 504/1992, vale a dire alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, euro 200,00.

 

 

  REGOLAMENTO (approvato con atto C.C. n°38 del 12/06/2012 )

 


 


 

FABBRICATI INAGIBILI A SEGUITO DEL SISMA - DISPOSIZIONI


L’art. 8 comma 3 del D.L. 6/06/2012 n°74, convertito con modificazioni nella L.212/2012, dispone che i redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purché distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del D.L. 6/12/2011 n°201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011 n°214 e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

Ai fini del comma summenzionato, il contribuente poteva dichiarare, entro il 30 novembre 2012, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale.

 

 


 

FABBRICATI INAGIBILI A SEGUITO DEL SISMA - CHIARIMENTI

 

> Nota ANCI Emilia Romagna  del 01/10/2012

> Nota Ministero dell'Economia e delle Finanze  del 20/11 2012

> Risposta ANCI Lombardia al quesito posto dal Comune di Gonzaga

 


 

 

Programma di calcolo online

 

 


 


CALCOLO IMU

 

Per l’anno 2013, l’imposta deve essere versata interamente al Comune (non va ripartita la quota Stato), ad eccezione dell’imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

 

ACCONTO: il contribuente dovrà versare il 50% dell’imposta dovuta per l’anno 2013 sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente (D.L. n°35 del 8/04/2013 in corso di conversione entro 7 giugno 2013); prima della citata conversione, il contribuente potrà calcolare l’imposta utilizzando le aliquote approvate dal Comune, regolarmente pubblicate sul sito www.finanze.it alla data del 16/05/2013.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 10 comma 3 della L. 212/2000, il contribuente non potrà essere sanzionato in merito alle aliquote utilizzate, come sopra specificato, in quanto la violazione dipenderebbe da incertezza sull’ambito dell’applicazione della norma stessa.

 


 

FABBRICATI

Rendita catastale x 5% (rivalutazione come per ICI) x moltiplicatore x aliquota base – detrazioni se spettanti = imposta dovuta annua

 

Fabbricati di categoria D
L’imposta dovuta per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, andrà suddivisa tra STATO e COMUNE:

  • allo STATO è dovuta la quota calcolata utilizzando l’aliquota standard dello 0,76% - nuovo codice F24 3925
  • al COMUNE è dovuto l’incremento di aliquota stabilito dall’Ente pari a 0,20% (aliquota ordinaria 0,96% approvata C.C. n°15 del 30/04/13) – nuovo codice F24 3930
  • allo STATO è inoltre riservata tutta l’imposta derivante dai fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola, classificati nel gruppo catastale D, utilizzando l’aliquota dello 0,2% - nuovo codice F24 3925;

 

Immobili inagibili o inabitabili (non a seguito del sisma oppure per ordinanze causa sisma emesse dopo 30/11/2012): la base imponibile (valore dell’immobile) è ridotta del 50%


(Il Contribuente deve richiedere a proprie spese la perizia dall’Ufficio Tecnico Comunale oppure può presentare dichiarazione sostitutiva di notorietà, che l’Ente dovrà successivamente verificare)

 

MOLTIPLICATORI

CATEGORIA CATASTALE 

MOLTIPLICATORI PER IMU

A (esclusa categoria A/10) C/2 C/6 C/7

160

B  categorie C/3 C/4 C/5 

140

D/5

80

A/10

80

D (esclusa categoria D/5) - VARIATO

65

C/1

55

 


TERRENI AGRICOLI

Reddito dominicale x 25% (rivalutazione come per ICI) x moltiplicatore = valore x aliquota base

 

MOLTIPLICATORI

CATEGORIA CATASTALE

MOLTIPLICATORI PER IMU

Terreni agricoli

135

Terreni agricoli (coltivatori diretti e imprenditori agricoli)

110

 

I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, purché dagli stessi condotti sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000,00 e con le seguenti riduzioni:

  • Del 70% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 6.000,00 e fino a € 15.500,00
  • Del 50% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 15.500,00 e fino a € 25.500,00
  • Del 25% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 25.500,00 e fino a € 32.000,00

 

AREE FABBRICABILI

Sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo. Nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, art. 52 – comma 1 – D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, al fine di ridurre al massimo l’insorgenza del contenzioso, il Consiglio Comunale delibera, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel comune. Per l'anno 2013 i valori di indirizzo sono stati proposti con la Delibera G.C. n. 118 del 28/12/2012 , con la quale viene riportato in parallelo il valore delle aree fabbricabili sia in riferimento al PRG che al PGT in fase di adozione.

 

MODALITA’ DI VERSAMENTO


1) Mediante MODELLO F24 - Codice catastale Comune di Pegognaga G417


 

 DESCRIZIONE

CODICE

TRIBUTO

 

Comune

Stato

 IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7. D.L.201/2011

3912

-

 IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale (ad eccezione di quelli classificati nella categoria catastale D)

 3913

-

 IMU - imposta municipale propria per terreni

 3914 

-

 IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili 

 3916

-

 IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati

 3918

 IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (compresi i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nella suddetta categoria, che devono versare l’intero dovuto secondo l’aliquota dello 0,20 per cento allo Stato)

 3930

 3925

 

 

 

2) Mediante BOLLETTINO POSTALE, approvato con decreto del 23/11/2012 , come disposto dall’art. 13 comma 12 del D.L. 201/2011.


Il bollettino è disponibile presso gli uffici postali.
Il numero di conto corrente postale n°1008857615 è unico per tutti i comuni, per cui dovrà essere indicato il codice G417 per il versamento al Comune di Pegognaga.


Il versamento dell’IMU deve essere versato distintamente per ogni comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili. Se nell’ambito dello stesso comune, il contribuente possiede più immobili soggetti ad imposizione, il versamento li deve comprendere tutti.

 


 

DICHIARAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA


I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

 

L’Art. 10, comma 3 – lettera a) - , del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, ha modificato l’art. 13. comma 12-ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, ridefinendo il termine di presentazione della denuncia IMU al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

 


 

> Modello dichiarativo IMU

 

> Istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU

 

>Decreto del 30/10/2012  pubblicato in G.U. n° 258 del 05/11/2012

 

 

I modelli sono disponibili anche nel sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it in versione editabile, e possono essere utilizzati, purché vengano rispettate in fase di stampa le caratteristiche tecniche di cui al decreto del 30/10/2012. E’ autorizzato l’utilizzo di modelli prelevati da altri siti internet a condizione che gli stessi abbiamo le caratteristiche tecniche richiamate dal decreto e rechino l’indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati, nonché gli estremi del decreto.


I modelli saranno disponibili anche in forma cartacea presso l’ufficio tributi.

 


 

Ravvedimento operoso IMU per omesso-parziale versamento


In caso di omesso o parziale versamento dell’imposta municipale propria è possibile sanare la violazione effettuando, entro i termini di seguito specificati, un versamento comprensivo di tributo o maggior tributo dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi a tasso legale calcolati sui giorni di effettivo ritardo.
Per quanto riguarda gli interessi, si applica il tasso legale pari al 2,5% dall'1/01/2012. Tali interessi sono calcolati sui giorni di ritardo che vanno dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di effettivo versamento.


La formula, da applicare per il calcolo dell'importo dovuto per ciascun codice tributo, è la seguente:
>>> imposta non versata x tasso legale x numero dei giorni di ritardo / 36.500.


Quindi se hai dimenticato di pagare, o non hai pagato correttamente l’IMU relativa all'anno 2012 ti puoi ravvedere così come segue:

1.ravvedimento “sprint”, se il pagamento avviene dal primo giorno di ritardo fino al quattordicesimo (quindi per la prima rata dal 19/06/2012 al 03/07/2012) si pagherà una sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo . Esempio: se il versamento viene effettuato dopo 3 giorni di ritardo (il 21/06/2012) si dovrà versare una sanzione dello 0,6% (02% per 3 giorni di ritardo) e si calcoleranno gli interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

2.ravvedimento “breve”, se il pagamento avviene dal 15° giorno fino al trentesimo giorno dalla scadenza, ovvero dal 04/07/2012 al 19/07/2102. Si dovrà pagare l'importo del tributo a cui si applicherà la sanzione del 3% e si calcoleranno gli interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3.ravvedimento “lungo”, se il pagamento viene effettuato oltre i 30 giorni , quindi dal 19/07/2012 per la prima rata, dal 17/10/2012 per la seconda rata e dal 16/01/2013 per la terza rata, ma comunque entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore, si dovrà pagare l'importo del tributo a cui si dovrà applicare la sanzione del 3,75% e interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Scarica il modello di comunicazione


Modalità di compilazione del modello F24


Il versamento deve essere effettuato tramite il modello F24 , barrando la casella relativa a “ravvedimento operoso” ed indicando l'importo totale comprensivo dell'imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.


I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

> Abitazione principale e pertinenze: Codice IMU quota Comune: 3912
> Fabbricati rurali ad uso strumentali: Codice IMU quota Comune: 3913
> Terreni agricoli: Codice IMU quota Comune: 3914
> Aree fabbricabili: Codice IMU quota Comune: 3916
> Altri fabbricati: Codice IMU quota Comune: 3918
> Fabbricati Produttivi categoria D: Codice IMU quota Comune: 3930 - Codice IMU quota Stato: 3925

 

N.B.: il programma per il calcolo dell’IMU effettua anche il calcolo per ravvedimento operoso: dovra’ essere indicata la rata non pagata o parzialmente versata

 

Normativa di riferimento


- Art. 13 del D. Lgs. 472/97, come sostituito dal D. Lgs.203/98 e modificato dai DD. Lgs. 422/98, 506/99, 99/00 e 32/01 e D.L. 185/08 art. 16. 
- Circolari del Ministero delle Finanze n. 180/E del 10.07.1998 e n. 184/E del 13.07.1998.
Per gli interessi legali: D.M. Economia e Finanze 12 dicembre 2007, D.M. Economia e Finanze 4 dicembre 2009, D.M. Economia e Finanze 12 dicembre 2011.
- Legge 13 dicembre 2010, n. 220, commi 20 e 22 dell'art. 1.
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12/04/2012.



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