E’ possibile sanare l’imposta comunale sugli immobili solo per l’anno 2011, diversamente per le annualità precedenti occorrerà attendere gli avvisi di accertamento, in quanto non più sanabili.
L’imposta comunale sugli immobili dovrà essere versata direttamente al Comune di Pegognaga e non più all’Agente della Riscossione Equitalia Nord spa, sia l’ICI ordinaria (ravvedimento anno 2011) sia l’ICI violazioni (liquidazione dell’imposta, sanzioni ed interessi derivate da avviso di accertamento).
MODALITA’ DI VERSAMENTO
- mediante versamento sul conto corrente postale utilizzando bollettino approvato dal Ministero: n°6694455
intestato a: COMUNE DI PEGOGNAGA – IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – SERVIZIO TESORERIA
oppure
- mediante modello F24 indicando il codice catastale corrispondente al Comune di Pegognaga G417.
ATTENZIONE: verificare sempre la corretta imputazione del codice catastale del Comune (G417) in fase di inserimento da parte dell’intermediario, diversamente, in caso di errore le somme verranno versate ad altro Comune.
Si ricorda che il 29 maggio 2008 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 93/2008 (Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008) che prevede l’esenzione, a partire dalla rata di giugno prossimo, dal pagamento dell’imposta per le abitazioni principali (immobili nei quali il soggetto passivo ha la residenza anagrafica) e relative pertinenze (categorie catastali C/2 -limitatamente ad una cantina o una soffitta-, C/6 e C/7 -anche se non appartengono allo stesso fabbricato-).
Sono esenti dal pagamento anche:
- l'unita' immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;
- l'alloggio regolarmente assegnato dall' Istituto Autonomo Case Popolari;
- l' unita' immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata;
- le unita' immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate o comunque utilizzate a fini abitativi;
- le abitazioni concesse dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 1° grado (genitori e figli) che la occupano quale loro abitazione principale
Sono esclusi dall’esenzione gli immobili accatastati con categoria A1, A8 e A9.
ATTENZIONE: l’imposta dovra’ essere versata ad aliquota ordinaria in caso di non immediata residenza nell’immobile oggetto dell’acquisto o di variazione della residenza
Ulteriori informazioni
· Valori di indirizzo per la valorizzazione delle aree fabbricabili anno 2011
· Modello di dichiarazione ICI e relative istruzioni
· Regolamento ICI in vigore dal 01/01/2008
· Rimborso
L'art 13 del D.Lgs. 472 del 18.12.1997, applicabile alle violazioni commesse dal 1°aprile 1998, prevede alcune ipotesi di riduzione delle sanzioni, quando l'autore di una o più violazioni provveda spontaneamente, ed entro certi termini, a regolarizzare il proprio comportamento omissivo od errato.
Pertanto, sempreché la violazione non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, verifiche, ispezioni o altre attività di controllo, si applicano le seguenti sanzioni:
|
Violazione |
Sanzione |
|
| |
|
Mancato o parziale versamento dell'imposta nei termini previsti dalla legge |
1/8 della sanzione prevista = al 3,75% dell'imposta dovuta, se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (Ravvedimento Lungo) |
|
Infedele denuncia |
1/8 del minimo della sanzione prevista = al 6,25% dell'imposta dovuta, se la posizione viene sanata entro il termine di presentazione dichiarazione ICI dell'anno successivo |
|
Omessa denuncia |
1/10 del minimo della sanzione prevista = 10% dell'imposta ancora dovuta, se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni |
Interessi sul tributo (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito):
1,50% annuo dal 01/01/2011
2,50% annuo dal 01/01/2012
Scarica "modello di comunicazione ravvedimento operoso"
Comunicare all’ufficio tributi l’apposito modulo compilato per il ravvedimento operoso e copia del versamento eseguito.
La sanzione ridotta, il tributo e gli interessi moratori devono essere versati contestualmente, utilizzando i bollettini ordinari. In tal caso deve essere barrata la casella dedicata al "ravvedimento".
Gli interessi devono essere calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Compilazione bollettino C.C.P.: l'imposta dovuta va indicata nella casella corrispondente al tipo di immobile posseduto mentre l'importo complessivo (imposta + sanzioni + interessi) va indicato nella riga dell'importo complessivo del versamento.
Nei casi di presentazione tardiva della denuncia, o di presentazione di denuncia di rettifica, nelle annotazioni deve essere scritto rispettivamente "Ravvedimento operoso per tardiva presentazione di dichiarazione" e "Ravvedimento operoso per rettifica di dichiarazione", specificando le somme versate per imposta, interessi e sanzioni.
Tale comunicazione deve essere compilata a cura del contribuente e presentata all’Ufficio Tributi, munita di fotocopia della ricevuta di versamento.
Compilazione modello F24: con risoluzione 35/E del 12/04/2012 l’Agenzia delle Entrate ha istituito nuovi codici tributi per l’ICI.
Il Codice Catastale del Comune di Pegognaga è G417
DESCRIZIONE CODICE TRIBUTO ICI – abitazione principale 3940 ICI – terreni agricoli 3941 ICI – aree fabbricabili 3942 ICI – altri fabbricati 3943 ICI – interessi 3906 ICI – sanzioni 3907