CONTROLLI
Avvisi di accertamento
In caso di dichiarazioni incomplete, infedeli od omesse e di parziali, ritardati od omessi versamenti dell’imposta, il comune emette d’ufficio appositi avvisi di accertamento notificandoli al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31/12 del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 472/1997. (Art. 1 comma 161 L. 296/2006).
Il pagamento dell’avviso di accertamento deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica (ricevimento dell’atto).
Riscossione coattiva
Decorsi i 60 giorni, qualora l’avviso di accertamento notificato non venga pagato, l’ufficio provvede ad emettere un’ingiunzione di pagamento, ai sensi del R.D. 639/1910, entro il 31/12 del 3° anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo (dopo 60 giorni dalla notifica). (Art.1 comma 163 L.296/2006).